Categoria FAQ: VERIFICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI
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FAQ

Che cosa si intende per impianto termico?

E’ un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scalda acqua unifamiliari.

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Quale è la periodicità della manutenzione?

Secondo la normava vigente, sia per gli impianti superiori che inferiori a 35 kW, la manutenzione deve effettuarsi attenendosi alle seguenti priorità: a) Istruzioni tecniche (tempi e modi) dettate dall’installatore dell’impianto termico; b) In mancanza di dette istruzioni devono essere eseguite le istruzioni (tempi e modi) dettate dal fabbricante dell’apparecchio; c) In mancanza della documentazione ai punti precedenti la manutenzione deve essere eseguita secondo le norme UNI e CEI (tempi e modi) applicabili agli apparecchi e/o ai dispositivi; d) In caso di mancanza anche delle normative al punto precedente la manutenzione deve essere effettuata almeno una volta ogni anno, che generalmente coincide con quella dettata dai fabbricanti dei singoli apparecchi.

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L’ispezione e la manutenzione sono la stessa cosa?

No. L’ispezione dell’Ente locale avviene in modo ciclico negli anni fino a copertura di tutto il territorio nei comuni di competenza ed è atta a determinare la corretta manutenzione, mentre la manutenzione da parte della ditta abilitata avviene in modo periodico ed è atta a determinare il corretto funzionamento dell’impianto, ed è chiaro che una non sostituisce l’altra.

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Che cosa è l’ autodichiarazione?

Il decreto legislativo 192/05 e successive modificazioni obbliga la consegna all’ente preposto ai controlli dell’avvenuta manutenzione ossia dell’invio dell’ultimo Allegato II valido completo di analisi di combustione e del relativo bollino verde oppure attestazione di avvenuto versamento su c/c postale intestato all’ Amministrazione Provinciale.

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Di seguito si riporta tabella esplicativa riguardante i tempi e le tariffe per l’autodichiarazione:

potenza dell’impianto Modello da far compilare al manutentore Tariffa da versare Validità (cadenza) Inferiore a 35 kW Allegato II Euro 10,00 Ogni quattro anni Uguale o superiore a 35 kW e inferiore a 70 kW Allegato II Euro 10,00 Ogni anno Uguale o superiore a 70 kW e inferiore a 116 kW Allegato II Euro 15,50 Ogni anno Uguale o superiore a 116 kW e inferiore a 350 kW Allegato II Euro 23,00 Ogni anno Uguale o superiore a 350 kW Allegato II Euro 32,50 Ogni anno Generatori di calore addizionali al primo Allegato II Euro 10,00 Ogni anno  

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Chi è il terzo responsabile?

E’ la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario o amministratore ad assumere la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione (ditta di manutenzione abilitata) e all’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale.

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Cosa deve fare l’utente nel caso in cui riceve l’avviso di controllo e non possiede l’ impianto termico perché inesistente oppure dismesso o ancora possiede solo uno scaldacqua unifamiliare?

Deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in carta semplice secondo il DPR 445 DEL 28/12/2000 ed allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante, in cui dichiara l’impianto inesistente, dismesso oppure se trattasi solo di uno scaldacqua unifamiliare a gas di impianto non soggetto al momento al controllo.